CMR e e-CMR in Italia: come si compila e da quando vale
Il CMR è la lettera di vettura del trasporto internazionale su strada: l'art. 4 della Convenzione di Ginevra del 1956 dice che il contratto esiste anche senza di essa, ma l'art. 9 le attribuisce fede fino a prova contraria sulle condizioni del contratto e sul ricevimento della merce. La Convenzione elenca undici indicazioni obbligatorie (art. 6, par. 1) e non prescrive alcun modulo: le ventiquattro caselle numerate vengono dal formulario di modello, non dal testo. Il CMR non ha un numero previsto dalla Convenzione, si compila in tre esemplari originali (art. 5, par. 1) e l'omissione della sola lettera k) mette a carico del vettore tutte le spese e i danni conseguenti (art. 7, par. 3). In Italia la versione elettronica è equivalente a quella cartacea dal 26 settembre 2024 — novantesimo giorno dal deposito dell'adesione al Protocollo addizionale, avvenuto il 28 giugno 2024 dopo la legge 8 marzo 2024, n. 37 (G.U. n. 73 del 27 marzo 2024) — ma soltanto verso i 42 Stati Parte del Protocollo, contro i 58 della Convenzione: fra gli Stati UE restano fuori Belgio (firmatario mai ratificante), Croazia, Cipro, Irlanda e Malta. L'obbligo per le autorità di accettare le informazioni regolamentari in formato elettronico è cosa diversa: nasce dall'art. 5, par. 1, del reg. (UE) 2020/1056 e decorre dal 9 luglio 2027, trenta mesi dopo il 9 gennaio 2025, data di entrata in vigore dei primi atti eFTI (regg. UE 2024/1942, 2024/2024 e 2024/2025, pubblicati il 20 dicembre 2024).
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato · United Nations Treaty Collection · Fedlex — Raccolta sistematica del diritto federale svizzero · EUR-Lex — Unione europea · Normattiva · Brocardi — testo del codice civile · Camera dei deputati — Servizi studi · Unioncamere / Uniontrasporti · Unioncamere — e-CMR Italy.
Ultimo aggiornamento dei dati:
.
Chi cerca «CMR» in italiano cerca una di quattro cose: un fac simile da compilare, le istruzioni per compilarlo, che cos'è e dove sta il numero. Sono domande pratiche, e questa pagina le tratta come tali. Ma le tratta insieme a una domanda che nel 2026 non si può più separare dalle altre: se quel foglio diventa elettronico, che cosa continua a valere e che cosa smette di valere.
La risposta breve è nella riga qui sopra: in Italia la lettera di vettura elettronica è equivalente a quella cartacea dal 26 settembre 2024, ma l'equivalenza riguarda il rapporto fra le parti del contratto e vale verso gli Stati che hanno aderito al Protocollo — non verso tutti, e non ancora verso l'autorità che ti ferma al casello.
Che cos'è il CMR e che cosa prova, esattamente?
«CMR» è la sigla francese della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956. In italiano il documento che ne discende si chiama lettera di vettura; nell'uso corrente «il CMR» indica indifferentemente la Convenzione e il foglio.
L'Italia vi ha aderito con la legge 6 dicembre 1960, n. 1621. Gli Stati parte della Convenzione sono oggi 58 (registro del depositario ONU, capitolo XI-B-11).
La Convenzione si applica, dice l'art. 1, par. 1, «a ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna indicati nel contratto sono situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione». Basta un capo della tratta: se carichi in Italia e scarichi in un paese che non ha mai ratificato, la CMR si applica ugualmente.
Non si applica invece ai trasporti postali internazionali, ai trasporti funebri e ai traslochi (art. 1, par. 4).
Sul valore probatorio le due norme da conoscere sono due sole:
Art. 4 — «Il contratto di trasporto è confermato dalla lettera di vettura; la mancanza, l'irregolarità o la perdita della lettera di vettura non pregiudicano l'esistenza né la validità del contratto di trasporto. La mancanza, l'irregolarità o la perdita della lettera di vettura non pregiudica l'esistenza né la validità del contratto di trasporto.» Il contratto esiste anche senza il foglio. Il foglio serve a provarlo.
Art. 9 — «Fino a prova contraria, la lettera di vettura fa fede delle condizioni del contratto e del ricevimento della merce da parte del vettore.» E il par. 2 aggiunge la presunzione che conta di più nella pratica: se la lettera di vettura non contiene riserve motivate del vettore, si presume che al momento del ricevimento la merce e il suo imballaggio fossero in buono stato apparente e che numero, contrassegni e numeri dei colli corrispondessero.
Da qui discende tutto il resto: la casella delle riserve non è burocrazia, è il punto in cui una presunzione si forma o non si forma.
Che cosa sta facendo, esattamente, il foglio che l'autista ha in cabina?
Che cosa sta facendo, esattamente, il foglio che l'autista ha in cabina? — Un registro che scompone il singolo foglio CMR negli obblighi giuridici distinti che sta assolvendo contemporaneamente, mostrando per ciascuno la norma che lo crea, chi lo esige e in che sede, quale atto rende equivalente la sua versione elettronica, da quale data quell'equivalenza esiste e che cosa resta scoperto se si dematerializza solo la lettera di vettura.
Questa è la domanda che riorganizza tutte le altre, e la ragione per cui «passare all'elettronico» non è un'operazione sola.
Su una tratta internazionale che parte dall'Italia, quel singolo foglio — o il fascicolo che gli sta intorno — assolve contemporaneamente obblighi che nascono da norme diverse, sono esigibili da soggetti diversi e diventano elettronici in momenti diversi. Finché tutto è carta, la sovrapposizione è invisibile: un foglio, tutti gli usi. Quando si dematerializza, gli obblighi si separano — e alcuni restano indietro senza che nessuno se ne accorga, perché il camion parte lo stesso e la merce arriva lo stesso.
Il registro che segue scompone il foglio negli obblighi che sta assolvendo. Le colonne da leggere in verticale sono la quarta e la quinta: la base dell'equivalenza elettronica e la data da cui quell'equivalenza esiste. Non sono la stessa base e non sono la stessa data.
Le tre conclusioni che escono dalla lettura verticale sono queste.
Prima. Dematerializzare la lettera di vettura risolve la prima riga e nessun'altra. L'equivalenza dell'art. 2, par. 2, del Protocollo è un'equivalenza fra le parti del contratto di trasporto: rende elettronica la prova, non l'adempimento amministrativo.
Seconda. Le righe che riguardano il controllo su strada e i dati regolamentari maturano tutte alla stessa data — il 9 luglio 2027 — ma per una ragione europea che non ha nulla a che vedere con il Protocollo CMR. Presentare il 2027 come «l'anno in cui la e-CMR diventa obbligatoria» significa unire due righe diverse della tabella.
Terza. Le ultime tre righe sono già elettroniche oggi, ma per via del Codice dell'amministrazione digitale. Sono le righe su cui l'errore è più silenzioso, perché il documento informatico non firmato non «fallisce»: semplicemente il suo valore probatorio diventa liberamente valutabile in giudizio (art. 20, comma 1-bis, secondo periodo, CAD), e questo si scopre solo quando serve.
Prova del contratto e della presa in carico — Norma: artt. 4 e 9 della Convenzione CMR (Italia parte dal 3 aprile 1961, adesione autorizzata con L. 6 dicembre 1960, n. 1621) — Chi lo esige: la controparte contrattuale, e in causa il giudice: l'art. 9, par. 1, fa fede fino a prova contraria delle condizioni del contratto e del ricevimento della merce — Base dell’equivalenza elettronica: art. 2, par. 2, del Protocollo addizionale: la lettera di vettura elettronica «sarà considerata equivalente» e «avrà la stessa forza probante e produrrà gli stessi effetti» — Da quando: 26 settembre 2024 per l'Italia — novantesimo giorno dal deposito del 28 giugno 2024 (art. 8, par. 2, del Protocollo) — Cosa resta scoperto: l'equivalenza è condizionata: firma elettronica affidabile (art. 3), integrità dalla prima compilazione definitiva (art. 4, par. 2), procedure concordate menzionate dentro il documento e facilmente verificabili (art. 5, par. 2). E vale solo verso i 42 Stati Parte
Prova documentale del trasporto internazionale da esibire su strada — Norma: art. 46-ter, commi 1, 2 e 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298 — Chi lo esige: Polizia stradale, Guardia di finanza e gli altri organi di controllo, al momento del controllo su strada — Base dell’equivalenza elettronica: la norma italiana non nomina il supporto: ammette «qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle vigenti norme nazionali o internazionali» (comma 2). L'obbligo dell'autorità di accettare il formato elettronico nasce altrove: art. 5, par. 1, reg. (UE) 2020/1056 — Da quando: 9 luglio 2027 per l'obbligo di accettazione — Cosa resta scoperto: prima di quella data l'accettazione dello schermo non è un obbligo europeo. Mancata esibizione: 400–1.200 euro e fermo amministrativo sempre disposto, con restituzione solo dopo l'esibizione e comunque decorsi sessanta giorni. Documento assente o compilato non conformemente: 2.000–6.000 euro. Compilazione che rende impossibile la verifica: regime dell'art. 46, commi 1 e 2
Insieme di dati regolamentari del trasporto merci — Norma: art. 6, par. 1, del reg. (CEE) n. 11, richiamato dall'art. 2, par. 1, lett. a), punto i), del reg. (UE) 2020/1056 — Chi lo esige: le autorità competenti degli Stati membri, tramite richiesta di accesso ai dati eFTI — Base dell’equivalenza elettronica: reg. (UE) 2020/1056, reg. di esecuzione (UE) 2024/1942 e regg. delegati (UE) 2024/2024 e 2024/2025 — con il meccanismo dell'UIL, l'unico collegamento elettronico di identificazione (art. 2 del reg. 2024/1942) — Da quando: 9 luglio 2027 — trenta mesi dopo il 9 gennaio 2025 — Cosa resta scoperto: l'art. 4, par. 2, del reg. 2020/1056 impone di avvalersi di una piattaforma eFTI certificata e, se del caso, di un prestatore certificato. Un PDF non basta; una e-CMR, di per sé, nemmeno: sono strumenti che rispondono ad altre righe di questa tabella
Documento di accompagnamento del trasporto combinato — Norma: decreto del Ministero dei Trasporti e della navigazione del 15 febbraio 2001, art. 3, comma 1 (recepimento della direttiva 92/106/CEE) — riga notificata dall'Italia nell'allegato I, parte B, del reg. 2020/1056 come sostituito dal reg. delegato (UE) 2024/2025 — Chi lo esige: organi di controllo, nell'ambito della verifica del regime di trasporto combinato — Base dell’equivalenza elettronica: stesso impianto eFTI della riga precedente: l'allegato I, parte B, porta il diritto nazionale dentro l'ambiente di scambio — Da quando: 9 luglio 2027 — Cosa resta scoperto: è una riga italiana, non europea: esiste perché l'Italia l'ha notificata ai sensi dell'art. 2, par. 2, del reg. 2020/1056, e può cambiare con una nuova notifica
Documento di trasporto per le merci pericolose (ADR 5.4) — Norma: allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell'ADR; D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35, anch'esso notificato dall'Italia nell'allegato I, parte B — Chi lo esige: organi di controllo su strada, e le autorità competenti per il trasporto di merci pericolose — Base dell’equivalenza elettronica: stesso impianto eFTI; l'ADR è richiamato direttamente dall'art. 2, par. 1, lett. a), punto v), del reg. 2020/1056 — Da quando: 9 luglio 2027 — Cosa resta scoperto: il Protocollo e-CMR non copre questo documento: dematerializzare la lettera di vettura non dematerializza la documentazione ADR, che ha regole e contenuti propri
Forma scritta con data certa del contratto di autotrasporto — Norma: art. 6, commi 1, 3, 5 e 6, del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 — Chi lo esige: la controparte contrattuale; e indirettamente il mercato, perché il comma 6-bis determina il corrispettivo con i valori ministeriali di riferimento quando la forma scritta manca — Base dell’equivalenza elettronica: art. 20, comma 1-bis, del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005): firma digitale, qualificata o avanzata, oppure processo con identificazione informatica conforme ai requisiti AgID; «la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida» — Da quando: già oggi — ma per via del CAD, non del Protocollo CMR — Cosa resta scoperto: la e-CMR non è il contratto: non contiene il numero di iscrizione all'Albo (lett. b), i tempi massimi di carico e scarico (lett. e-bis) né la clausola gasolio (lett. d). «In assenza di anche uno degli elementi indicati al comma 3, il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta»
Documento di trasporto ai fini fiscali (DDT) — Norma: art. 1, comma 3, del d.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, in relazione all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. a), del d.P.R. 633/1972 — Chi lo esige: Agenzia delle entrate e Guardia di finanza in sede di verifica, non l'organo di polizia stradale — Base dell’equivalenza elettronica: art. 20, comma 5-bis, CAD: gli obblighi di conservazione ed esibizione «si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici» se le procedure sono conformi alle Linee guida — Da quando: già oggi, per via del CAD — Cosa resta scoperto: non è un obbligo generale di trasporto: serve per la fatturazione differita e per superare le presunzioni di cessione e acquisto dell'art. 53 del d.P.R. 633/1972. Chi lo tratta come «il documento del trasporto interno» attribuisce a una norma fiscale una funzione che non ha
Conservazione della corrispondenza commerciale — Norma: art. 2220, commi 2 e 3, c.c. (dieci anni, anche su supporti di immagini); art. 22, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (fino alla definizione degli accertamenti, anche oltre) — Chi lo esige: chi contesta, in giudizio; e l'amministrazione finanziaria in sede di accertamento — Base dell’equivalenza elettronica: art. 2220, comma 3, c.c., che ammette la conservazione «sotto forma di registrazioni su supporti di immagini»; e art. 20, comma 5-bis, CAD per il documento informatico — Da quando: già oggi — Cosa resta scoperto: la e-CMR sposta il problema sulla piattaforma e sul suo ciclo di vita: l'art. 5, par. 1, lett. b), del Protocollo obbliga le parti a concordare come si assicura l'integrità, e la lett. f) come si sostituisce il documento elettronico con uno cartaceo. Il termine fiscale, per di più, non è una data ma un evento
Dove trovo un fac simile del CMR in PDF, e perché qui non c'è un modulo vuoto da scaricare?
Fra le ricerche su questo argomento c'è quella di un fac simile, di un modello CMR editabile, di un modulo da compilare. Vale la pena spiegare che cosa si sta cercando, perché la risposta cambia l'uso che se ne fa.
La Convenzione non prescrive un modulo. L'art. 6 elenca indicazioni, non caselle. Non esiste un «formato ufficiale CMR» approvato dalle Nazioni Unite o dall'Unione europea: esiste un formulario di modello diffuso in Europa, con caselle numerate da 1 a 24 e intestazioni bilingui inglese/francese, che l'industria ha adottato per convenzione. Le caselle sono una comodità di lettura; l'obbligo giuridico riguarda il contenuto.
Questo ha tre conseguenze pratiche.
Un modulo scaricato da una fonte qualsiasi non è più valido di uno stampato da te — purché contenga le indicazioni dell'art. 6, par. 1. E non è meno rischioso: se manca la lettera k), il rischio è tuo (vedi più avanti).
La numerazione delle caselle non cambia da paese a paese — La casella 16 è il vettore ovunque. Questo è utile a un controllo all'estero: l'agente legge il numero, non la lingua.
Un modulo vuoto non risolve la domanda vera — che è «che cosa ci scrivo». Per questo la sezione successiva è casella per casella.
Logistivo non pubblica un fac simile da scaricare. Lo strumento che offriamo prende i dati e produce un documento già compilato: è una scelta, non una lacuna, e più avanti c'è la sezione che dice esattamente che cosa fa e che cosa non fa.
Come si compila il CMR, casella per casella?
Il modo corretto di compilare è tenere due liste sovrapposte: le caselle del formulario e le indicazioni obbligatorie dell'art. 6, par. 1. La seconda è la lista che ha effetti giuridici.
Le indicazioni obbligatorie sono undici (art. 6, par. 1, CMR):
a — Indicazione obbligatoria: luogo e data della compilazione | Casella del formulario: 21
b — Indicazione obbligatoria: nome e indirizzo del mittente | Casella del formulario: 1
c — Indicazione obbligatoria: nome e indirizzo del vettore | Casella del formulario: 16
d — Indicazione obbligatoria: luogo e data di ricevimento della merce e luogo previsto per la riconsegna | Casella del formulario: 4 e 3
e — Indicazione obbligatoria: nome e indirizzo del destinatario | Casella del formulario: 2
f — Indicazione obbligatoria: denominazione corrente della natura della merce, genere dell'imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta | Casella del formulario: 8 e 9
g — Indicazione obbligatoria: numero dei colli, loro contrassegni particolari e loro numeri | Casella del formulario: 6 e 7
h — Indicazione obbligatoria: peso lordo o quantità altrimenti espressa della merce | Casella del formulario: 11
i — Indicazione obbligatoria: spese relative al trasporto: prezzo di trasporto, spese accessorie, diritti doganali e altre spese sopravvenienti dalla conclusione del contratto fino alla riconsegna | Casella del formulario: 20
j — Indicazione obbligatoria: istruzioni richieste per le formalità doganali e altre | Casella del formulario: 13
k — Indicazione obbligatoria: indicazione che, nonostante qualsiasi clausola in senso contrario, il trasporto è disciplinato dalla Convenzione | Casella del formulario: riquadro a stampa del formulario, non una casella numerata
Le corrispondenze con le caselle valgono per il formulario di modello a ventiquattro caselle: la Convenzione non le prescrive, e un modulo che numerasse diversamente non sarebbe per questo irregolare. Quello che ha effetti giuridici è la colonna centrale.
Le indicazioni eventuali, «se del caso» (art. 6, par. 2), sono sette: divieto di trasbordo; spese che il mittente prende a suo carico; importo del rimborso da riscuotere alla riconsegna; valore dichiarato della merce e somma che rappresenta l'interesse speciale alla riconsegna; istruzioni del mittente sull'assicurazione; termine entro il quale il trasporto deve essere eseguito; elenco dei documenti consegnati al vettore. Il par. 3 consente qualunque altra indicazione ritenuta utile.
La lettera k) merita un paragrafo a parte, perché è l'unica la cui omissione ha una sanzione civilistica esplicita e nominata. L'art. 7, par. 3, CMR: «Se la lettera di vettura non contiene l'indicazione prevista nell'articolo 6 paragrafo 1 k, il vettore è responsabile di tutte le spese e dei danni subiti dall'avente diritto alla merce a causa di detta omissione.» Non è una multa: è un trasferimento di rischio verso il vettore, e opera anche se il vettore non ha compilato lui quella parte. Nel formulario di modello la clausola è a stampa; in un documento generato al computer va verificata a ogni emissione.
Chi scrive che cosa. L'art. 7, par. 1, distribuisce la responsabilità delle indicazioni: il mittente risponde di tutte le spese e i danni sopportati dal vettore in caso di inesattezza o insufficienza delle indicazioni di cui alle lettere b, d, e, f, g, h e j del par. 1, di tutte quelle del par. 2 e di ogni altra indicazione o istruzione da lui data. E il par. 2 aggiunge una presunzione utile: se, a richiesta del mittente, è il vettore a iscrivere quelle indicazioni, si ritiene fino a prova contraria che egli agisca per conto del mittente. Chi tiene la penna non sposta la responsabilità.
Le riserve del vettore (casella 18) sono l'operazione più delicata. L'art. 8, par. 1, impone al vettore, all'atto del ricevimento, di verificare l'esattezza delle indicazioni su numero dei colli, contrassegni e numeri, e lo stato apparente della merce e dell'imballaggio. Il par. 2: il vettore che non dispone di mezzi per verificare iscrive nella lettera di vettura le sue riserve motivate; deve motivare anche le riserve sullo stato apparente; e — punto decisivo — «tali riserve non impegnano il mittente, se questi non le ha espressamente accettate sulla lettera di vettura». Una riserva non accettata dal mittente vale come dichiarazione unilaterale del vettore, non come dato condiviso.
Il par. 3 dà al mittente uno strumento speculare: può esigere che il vettore verifichi il peso lordo o la quantità e il contenuto dei colli, pagandone le spese; «il risultato delle verifiche deve figurare sulla lettera di vettura».
Le caselle 22, 23 e 24 sono le firme: mittente, vettore, destinatario. L'art. 5, par. 1, ammette che «le firme possono essere stampate o apposte mediante i bolli del mittente o del vettore, qualora la legislazione del Paese nel quale la lettera di vettura è compilata lo consenta». È da qui che parte, storicamente, la questione della firma elettronica.
Il numero del CMR: dove si trova, chi lo assegna, che valore ha?
La risposta è poco intuitiva: la Convenzione non prevede un numero della lettera di vettura. Nell'elenco dell'art. 6 non c'è. Non c'è un registro, non c'è un'autorità che assegni numerazioni, non esiste un formato.
Il numero che si vede stampato in alto sui moduli è un riferimento gestionale: lo assegna chi emette il documento — lo speditore, lo spedizioniere, la tipografia che ha stampato i blocchi prenumerati, o il software. Serve a ritrovare il documento, a legarlo alla fattura e a citarlo in una contestazione. Non serve a validarlo.
Due conseguenze che contano:
Un CMR senza numero non è irregolare — Se qualcuno contesta la validità del documento perché «manca il numero», la contestazione non ha appiglio nell'art. 6.
Nel mondo elettronico il numero cambia natura — Il Protocollo, all'art. 6, par. 1, obbliga il vettore a rilasciare al mittente, su domanda di quest'ultimo, «una ricevuta delle merci e qualsiasi indicazione necessaria per identificare la spedizione e per accedere alla lettera di vettura elettronica». Il riferimento diventa una chiave di accesso: senza, il documento esiste ma il mittente non lo raggiunge. E nel mondo eFTI il ruolo lo assume l'UIL, l'unique electronic identifying link, che il reg. di esecuzione (UE) 2024/1942 disciplina all'art. 2 e che l'operatore comunica all'autorità visualizzandolo a schermo, stampandolo su carta o — se l'autorità lo consente — inviandolo per posta elettronica.
Sì: nell'architettura eFTI è previsto che il link possa arrivare all'autorità stampato su carta. È il dettaglio che meglio descrive che cosa sia davvero la dematerializzazione dei documenti di trasporto.
Quante copie del CMR si fanno, e chi tiene quale?
L'art. 5, par. 1, è esplicito: la lettera di vettura è compilata in tre esemplari originali, firmati dal mittente e dal vettore. Il primo va al mittente, il secondo accompagna la merce, il terzo resta al vettore.
Sui moduli in commercio le copie possono essere quattro o più: la quarta e le successive sono copie amministrative, non originali ai sensi della Convenzione, e non hanno la funzione che segue.
La funzione del secondo esemplare è quella con l'effetto più forte. L'art. 12, par. 2: il diritto del mittente di disporre della merce — sospendere il trasporto, cambiare destinatario, cambiare luogo di riconsegna — si estingue quando il secondo esemplare è consegnato al destinatario, o quando il destinatario fa valere il diritto dell'art. 13, par. 1. Da quel momento il vettore deve attenersi agli ordini del destinatario. E l'art. 12, par. 5, lett. a), richiede che chi esercita il diritto di disposizione presenti il primo esemplare, sul quale vanno iscritte le nuove istruzioni.
Il possesso fisico dei fogli, in altre parole, determina chi comanda sul carico. È esattamente la funzione che un sistema elettronico deve riprodurre: l'art. 5, par. 1, lett. c), del Protocollo chiede alle parti di concordare «il modo in cui il titolare dei diritti derivanti dalla lettera di vettura elettronica può dimostrare che ne è effettivamente il titolare».
Se il trasporto è eseguito da vettori successivi sotto un contratto unico (art. 34), l'art. 35 impone al vettore che accetta la merce di consegnare al precedente una ricevuta datata e firmata e di indicare nome e indirizzo sul secondo esemplare, apponendovi le eventuali riserve.
Il CMR è obbligatorio? E la lettera di vettura del codice civile?
Sono due domande diverse, ed entrambe le risposte suonano «no» ma per ragioni opposte.
Sul piano internazionale. L'art. 4 CMR dice che la mancanza della lettera di vettura non pregiudica né l'esistenza né la validità del contratto. Sul piano civilistico, quindi, non è un requisito di validità. Ma sul piano amministrativo italiano l'art. 46-ter, comma 1, della L. 298/1974 punisce chi, durante un trasporto internazionale di merci, non è in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto. Il documento non è costitutivo del contratto; è però necessario per circolare senza sanzione.
Sul piano interno italiano il quadro è ancora diverso. L'art. 1683 c.c. impone al mittente di indicare con esattezza al vettore «il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto», di consegnare i documenti particolari eventualmente necessari, e mette a suo carico «i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti». È un obbligo di informazione, non di documento.
Il documento arriva con l'art. 1684 c.c., e arriva su richiesta:
«Su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di vettura con la propria sottoscrizione, contenente le indicazioni enunciate nell'articolo precedente e le condizioni convenute per il trasporto.»
«Su richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione o, se non gli è stata rilasciata lettera di vettura, una ricevuta di carico, con le stesse indicazioni.»
Salvo contrarie disposizioni di legge, duplicato e ricevuta di carico possono essere rilasciati con la clausola «all'ordine».
Nel diritto interno, quindi, la lettera di vettura è un documento a richiesta e con richiedenti incrociati: la chiede il vettore al mittente, la chiede il mittente al vettore. Se nessuno dei due chiede, nessuno dei due ha una sottoscrizione da esibire.
Due norme di corredo completano il quadro: l'art. 1687, terzo comma, c.c. — se il mittente ha rilasciato una lettera di vettura, «il vettore deve esibirla al destinatario»; e l'art. 1689 c.c. — i diritti nascenti dal contratto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine, ne richiede la riconsegna.
Da quando la e-CMR ha valore in Italia?
Da quando la e-CMR ha valore in Italia? — Con quattro date, tutte verificabili, e una catena che va letta in ordine.
Protocollo addizionale alla CMR concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra — Data: 20 febbraio 2008 | Fonte: testo allegato alla L. 37/2024
Entrata in vigore internazionale del Protocollo (novantesimo giorno dal quinto deposito, art. 8, par. 1) — Data: 5 giugno 2011 | Fonte: UN Treaty Collection, cap. XI-B-11-b
Legge 8 marzo 2024, n. 37 — «Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale…»; entrata in vigore della legge il 28 marzo 2024 — Data: pubblicata in G.U. n. 73 del 27 marzo 2024 | Fonte: Normattiva
Deposito dello strumento di adesione dell'Italia presso il Segretario generale dell'ONU — Data: 28 giugno 2024 | Fonte: UN Treaty Collection
Piena operatività in Italia — novantesimo giorno successivo al deposito, art. 8, par. 2, del Protocollo — Data: 26 settembre 2024 | Fonte: calcolo dall'art. 8, par. 2; confermato dal progetto e-CMR Italy (Unioncamere)
La legge n. 37/2024 ha una struttura minima e va letta per quello che dice: l'art. 1 autorizza il Presidente della Repubblica ad aderire; l'art. 2 dà «piena ed intera esecuzione» al Protocollo «a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del Protocollo stesso»; l'art. 3 è la clausola di invarianza finanziaria; l'art. 4 fissa l'entrata in vigore della legge al giorno successivo alla pubblicazione. L'iter era iniziato al Senato (A.S. 715) e si è concluso con l'approvazione alla Camera il 4 marzo 2024 (A.C. 1261).
Il punto tecnico che spiega la distanza fra il 28 marzo e il 26 settembre 2024 è tutto nell'art. 2 della legge: la legge italiana è in vigore da marzo, ma l'ordine di esecuzione è differito all'entrata in vigore internazionale del Protocollo per l'Italia, che l'art. 8, par. 2, fissa al novantesimo giorno dal deposito. Ventotto giugno più novanta giorni: 26 settembre 2024.
Un dettaglio testuale che vale la pena conoscere se si finisce in causa: il testo italiano del Protocollo pubblicato in Gazzetta Ufficiale è marcato «Traduzione non ufficiale». I testi facenti fede sono l'inglese e il francese («Fatto a Ginevra il venti febbraio duemilaeotto, in un solo esemplare, nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede»).
Con quali paesi posso emettere una e-CMR partendo dall'Italia, e con quali no?
Qui sta l'errore più costoso, e la versione precedente di questa pagina lo conteneva.
Alla consultazione del depositario del 18 agosto 2026, 42 Stati avevano depositato il proprio strumento e per 40 di essi il Protocollo era in vigore; i firmatari sono 8. Il numero cambia: nel solo 2026 si sono aggiunti quattro Stati. Firma e adesione non sono la stessa cosa: il Belgio ha firmato il Protocollo il 27 maggio 2008 e non lo ha mai ratificato. Il Belgio non è Parte. Nella tabella pubblicata in precedenza compariva fra i paesi utilizzabili, con la data della firma presentata come data di adesione: era sbagliato, ed è la correzione più rilevante di questa revisione.
Fra gli Stati membri dell'Unione europea, tutti e ventisette sono Parti della Convenzione CMR, ma cinque non sono Parti del Protocollo:
Belgio — (firmatario dal 27 maggio 2008, mai ratificato)
Gli Stati UE che sono Parti del Protocollo, con la data di ratifica o adesione secondo il registro del depositario:
Paesi Bassi — Data: 7 gennaio 2009 | Tipo: ratifica
Lettonia — Data: 3 febbraio 2010 | Tipo: ratifica
Bulgaria — Data: 15 settembre 2010 | Tipo: adesione
Lituania — Data: 7 marzo 2011 | Tipo: ratifica
Repubblica Ceca — Data: 14 aprile 2011 | Tipo: adesione
Spagna — Data: 11 maggio 2011 | Tipo: adesione
Danimarca — Data: 28 giugno 2013 | Tipo: adesione
Slovacchia — Data: 21 febbraio 2014 | Tipo: adesione
Francia — Data: 5 ottobre 2016 | Tipo: adesione
Estonia — Data: 2 novembre 2016 | Tipo: adesione
Slovenia — Data: 15 agosto 2017 | Tipo: adesione
Lussemburgo — Data: 26 dicembre 2017 | Tipo: adesione
Finlandia — Data: 11 gennaio 2019 | Tipo: ratifica
Romania — Data: 14 marzo 2019 | Tipo: adesione
Polonia — Data: 13 giugno 2019 | Tipo: adesione
Portogallo — Data: 26 settembre 2019 | Tipo: adesione
Svezia — Data: 9 marzo 2020 | Tipo: ratifica
Germania — Data: 5 gennaio 2022 | Tipo: adesione
Grecia — Data: 23 ottobre 2023 | Tipo: adesione
Italia — Data: 28 giugno 2024 | Tipo: adesione
Austria — Data: 6 agosto 2024 | Tipo: adesione
Ungheria — Data: 28 agosto 2024 | Tipo: adesione
Fuori dall'Unione, fra le destinazioni rilevanti per l'autotrasporto italiano sono Parti: Svizzera (26 gennaio 2009), Turchia (31 gennaio 2018), Regno Unito (20 dicembre 2019), Norvegia (11 giugno 2020), Ucraina (10 luglio 2020), Moldova (14 marzo 2018), Serbia (4 agosto 2026), Macedonia del Nord (27 aprile 2026), Montenegro (6 luglio 2026), Albania (7 aprile 2026). Sono inoltre Parti Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Iran, Kirghizistan, Oman, Federazione Russa, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan.
Due limitazioni territoriali risultano dal registro del depositario e vanno tenute presenti:
Danimarca — fino a nuovo avviso il Protocollo non si applica alle Isole Fær Øer e alla Groenlandia.
Paesi Bassi — l'efficacia è dichiarata «per il Regno in Europa», quindi non copre la parte caraibica del Regno.
Il Protocollo non contiene una regola di ambito come l'art. 1 della Convenzione: non dice, in funzione dei paesi di presa in carico e riconsegna, quando si applica. Vincola i suoi Stati contraenti. Da qui la regola prudenziale che conviene adottare: dematerializzare quando entrambi i capi della tratta sono in Stati Parte, perché un'autorità o un giudice di uno Stato non Parte non è tenuto a trattare il documento elettronico come equivalente. Non è una regola scritta nel Protocollo: è la conseguenza del fatto che il Protocollo non vincola chi non vi ha aderito.
Che firma serve? Un PDF firmato e mandato via e-mail è una e-CMR?
No, e la ragione non è una sola.
Art. 3 del Protocollo — autenticazione. «La lettera di vettura elettronica è autenticata dalle parti del contratto di trasporto per mezzo di una firma elettronica affidabile che offre garanzie riguardo alla sua connessione con la lettera di vettura elettronica.» E il Protocollo definisce l'affidabilità con quattro requisiti, presunti fino a prova contraria: la firma è connessa esclusivamente al firmatario; permette di identificarlo; è stata creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo; è collegata ai dati in modo da consentire di rilevare se siano stati successivamente modificati. Il par. 2 apre un canale alternativo: «qualsiasi processo di autenticazione elettronica ammesso dalla legislazione del Paese in cui la lettera di vettura elettronica è stata compilata». Il par. 3 aggiunge che le indicazioni iscritte «devono essere accessibili a tutti coloro che sono abilitati a questo scopo».
Art. 4, par. 2 — integrità. Il procedimento deve garantire l'integrità delle indicazioni «a partire dal momento in cui è stata compilata per la prima volta nella sua forma definitiva»; l'integrità è garantita se le indicazioni restano complete e non alterate, salvo le aggiunte e modifiche effettuate nel corso normale della comunicazione, conservazione e consultazione. Il par. 4: la procedura per completare o modificare deve permettere di rilevare qualsiasi complemento o modifica e assicurare la conservazione delle indicazioni originali.
Un PDF firmato e spedito per posta elettronica può soddisfare il requisito della firma, se la firma è qualificata o digitale. Non soddisfa il requisito dell'art. 4, par. 4, perché non conserva le versioni originali accanto alle modifiche; e non soddisfa l'art. 5, di cui alla sezione seguente.
Sul piano italiano vale in parallelo l'art. 20, comma 1-bis, del Codice dell'amministrazione digitale: il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia dell'art. 2702 c.c. quando vi è apposta una firma digitale, un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, oppure quando è formato, previa identificazione informatica dell'autore, attraverso un processo conforme ai requisiti fissati dall'AgID. «In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio». E il comma 1-ter: l'utilizzo del dispositivo di firma qualificata o digitale «si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria».
Che cosa deve comparire dentro la e-CMR perché regga?
Che cosa deve comparire dentro la e-CMR perché regga? — L'art. 5 del Protocollo ha due paragrafi e il secondo è quello che cambia l'impostazione contrattuale. Il par. 1 dispone che le parti interessate all'esecuzione del contratto stabiliscono di comune accordo le procedure, in particolare su sei punti:
a) — il metodo per compilare e consegnare la lettera di vettura elettronica alla parte abilitata;
b) — l'assicurazione che la lettera di vettura elettronica mantiene la sua integrità;
c) — il modo in cui il titolare dei diritti derivanti dalla lettera di vettura elettronica può dimostrare che ne è effettivamente il titolare;
d) — il modo in cui è data conferma che la riconsegna al destinatario ha avuto luogo;
e) — le procedure che permettono di completare o di modificare la lettera di vettura elettronica;
f) — le procedure che permettono un'eventuale sostituzione della lettera di vettura elettronica con una lettera di vettura compilata con altri mezzi.
Il par. 2 è la parte che cambia il modo di impostare la contrattualistica: «Le procedure di cui al paragrafo 1 devono essere menzionate nella lettera di vettura elettronica e poter essere facilmente verificate.»
Non basta quindi che l'accordo procedurale esista in un contratto quadro: il documento elettronico deve richiamarlo al proprio interno e il richiamo deve essere facilmente verificabile. È un requisito sul documento, non solo sul rapporto. La lettera f) merita attenzione a sé: il Protocollo prevede espressamente che si possa tornare alla carta, ma solo secondo una procedura concordata in anticipo. Improvvisare la stampa a metà tratta è precisamente ciò che la lettera f) intende evitare.
Va letto insieme l'art. 6, par. 1, del Protocollo, che crea un obbligo a richiesta: «Il vettore rilascia al mittente, su domanda di quest'ultimo, una ricevuta delle merci e qualsiasi indicazione necessaria per identificare la spedizione e per accedere alla lettera di vettura elettronica.» E il par. 2: i documenti dell'art. 6, par. 2, lett. g), e dell'art. 11 della Convenzione possono essere forniti in forma elettronica «se esistono in tale forma e se le parti hanno convenuto le procedure atte a stabilire una connessione fra questi documenti e la lettera di vettura elettronica, in modo da garantirne l'integrità».
Che cosa succede a un controllo su strada in Italia se il documento manca o è compilato male?
Questa parte non era nella versione precedente della pagina, e in Italia è la parte con i numeri più immediati. La norma è l'art. 46-ter della legge 6 giugno 1974, n. 298, rubricato «Documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali».
Comma 1 — mancata esibizione. «Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non è in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.200.» E prosegue: «All'atto dell'accertamento della violazione è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che è restituito al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona da essi delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta documentazione e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data dell'accertamento.» Il veicolo è affidato in custodia a spese del responsabile.
Da leggere con attenzione: la restituzione richiede l'esibizione e il decorso dei sessanta giorni. Non è un'alternativa.
Comma 2 — che cosa vale come prova. «La prova documentale di cui al comma 1 può essere fornita mediante l'esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle vigenti norme nazionali o internazionali.» La norma è deliberatamente aperta sul tipo di documento. Non nomina il supporto.
Comma 3 — documento assente o compilato non conformemente. «Qualora il veicolo sia stato posto in circolazione privo della prova documentale di cui ai commi 1 e 2, ovvero questa sia stata compilata non conformemente alle norme di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000. Se l'omessa o incompleta compilazione determina l'impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale di merci oggetto del controllo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46, commi primo e secondo.»
L'art. 46 è la norma sui trasporti abusivi: nel testo sostituito dall'art. 18, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, prevede una sanzione amministrativa da 4 a 24 milioni di lire — 2.065,83–12.394,97 euro al cambio irrevocabile di 1.936,27 lire per euro — che sale a 5–30 milioni di lire (2.582,28–15.493,71 euro) in caso di altra violazione nei cinque anni precedenti accertata con provvedimento esecutivo; e il secondo comma aggiunge il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, ovvero la confisca amministrativa in caso di reiterazione.
C'è quindi una scala a tre gradini che dipende esclusivamente da come è compilato il documento: mancata esibizione (400–1.200 euro), assenza o compilazione non conforme (2.000–6.000 euro), compilazione tale da rendere impossibile la verifica (regime dell'art. 46). Questa è la ragione operativa per cui «come si compila il CMR» non è una domanda formale.
Cabotaggio. Va tenuto distinto l'art. 46-bis, comma 1-bis: le sanzioni del comma 1 — da 5.000 a 15.000 euro, più fermo amministrativo per tre mesi o sei in caso di reiterazione nel triennio — si applicano quando, per veicoli immatricolati all'estero in circolazione in Italia, si riscontra durante la circolazione la mancata corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altri elementi e le prove documentali richieste dall'art. 8, par. 3, del reg. (CE) n. 1072/2009, nonché quando quelle prove non siano conservate a bordo ed esibite ad ogni controllo.
E l'e-CMR a un controllo? La derivazione corretta è questa. L'art. 46-ter, comma 2, ammette qualunque documento di accompagnamento previsto dalle norme nazionali o internazionali; l'art. 2, par. 2, del Protocollo stabilisce che la lettera di vettura elettronica «sarà considerata equivalente alla lettera di vettura di cui alla Convenzione»; l'Italia è Parte del Protocollo dal 26 settembre 2024. Su questa catena la e-CMR è un documento di accompagnamento idoneo. Ciò che non esiste ancora è un obbligo europeo per l'autorità italiana di accettare la messa a disposizione in formato elettronico: quell'obbligo nasce dall'art. 5, par. 1, del reg. (UE) 2020/1056 e decorre dal 9 luglio 2027. Fino ad allora la prudenza operativa — poter produrre una copia leggibile su richiesta, secondo la procedura concordata ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. f), del Protocollo — non è pessimismo: è la lettera f).
Il CMR sostituisce il DDT? E il contratto scritto dell'art. 6 del D.Lgs. 286/2005?
No in entrambi i casi, e i due «no» hanno natura diversa.
Il DDT è un documento fiscale, non di trasporto. Il d.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, all'art. 1, comma 1, ha fatto cessare l'efficacia dell'obbligo generalizzato di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti del d.P.R. 627/1978, con eccezioni per tabacchi, fiammiferi e prodotti soggetti ad accisa o a vigilanza fiscale. Il comma 3 descrive il documento che oggi si chiama DDT: contiene «l'indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti», si conserva secondo l'art. 39, terzo comma, del d.P.R. 633/1972 ed «è idoneo a superare le presunzioni stabilite dall'art. 53» dello stesso decreto.
Il DDT quindi non è un obbligo generale del trasporto: serve a chi vuole la fatturazione differita ai sensi dell'art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. a), del d.P.R. 633/1972 e a chi vuole superare le presunzioni di cessione e acquisto. È un documento che risponde all'Agenzia delle entrate, non al vettore. La versione precedente di questa pagina lo presentava come «il documento di riferimento» del trasporto interno: la formulazione lasciava intendere un obbligo che la norma non pone.
Il contratto scritto è un'altra cosa ancora. L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286: «Il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in forma scritta e, comunque, con data certa». Il comma 3 elenca gli elementi essenziali della forma scritta:
a) — nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;
b) — numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
c) — tipologia e quantità della merce, nel rispetto delle indicazioni della carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto;
d) — corrispettivo e modalità di pagamento, con la clausola di adeguamento al costo del carburante che opera quando le variazioni del prezzo del gasolio superano del 2 per cento il valore preso a riferimento;
e) — luoghi di presa in consegna della merce e di riconsegna al destinatario;
e-bis) — i tempi massimi per il carico e lo scarico.
Il comma 4 aggiunge gli elementi eventuali: termini temporali per la riconsegna e istruzioni aggiuntive. Il comma 5 impone, per il cabotaggio stradale, gli elementi del comma 3, la lett. a) del comma 4, gli estremi della licenza comunitaria e ogni altra documentazione prevista.
E poi il comma che rende la lista operativa: «In assenza di anche uno degli elementi indicati al comma 3, il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta» (comma 6). Con una conseguenza economica immediata, il comma 6-bis: nei contratti conclusi in forma non scritta il corrispettivo «si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero».
La lettera di vettura, cartacea o elettronica, non contiene la lett. b) né la lett. e-bis) né la clausola gasolio della lett. d). Un CMR perfettamente compilato non produce un contratto in forma scritta ai sensi dell'art. 6.
Quanto devo conservare il CMR, e in che formato?
Tre orologi diversi, che partono in momenti diversi e si fermano in momenti diversi.
Prescrizione delle azioni: un anno, tre in caso di dolo. Art. 32, par. 1, CMR. È il termine entro cui si agisce, non il termine di conservazione: conservare fino a lì è la scelta più corta compatibile con la Convenzione, e non copre né la sospensione del par. 2 né i due orologi che seguono.
Conservazione civilistica: dieci anni. Art. 2220 c.c.: le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione; «per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti». Il terzo comma ammette espressamente la conservazione «sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili».
Conservazione fiscale: fino alla definizione degli accertamenti. Art. 22, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: le scritture contabili obbligatorie «devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta anche oltre il termine stabilito dall'articolo 2220 del codice civile». Il comma 3 estende lo stesso termine agli originali delle lettere e delle fatture ricevute e alle copie di quelle spedite, da conservare ordinatamente «per ciascun affare». Questo termine non è una data: è un termine aperto, e per questo il calcolatore più avanti lo segnala senza calcolarlo.
Sul formato. L'art. 20, comma 5-bis, del CAD: «Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle Linee guida.» Il Protocollo aggiunge il proprio requisito, sul quale l'accordo fra le parti è obbligatorio: l'art. 5, par. 1, lett. b), chiede di concordare «l'assicurazione che la lettera di vettura elettronica mantiene la sua integrità».
Entro quando devo mettere le riserve, ed entro quando posso agire?
Le due domande hanno risposte diverse. Le riserve dell'art. 30 servono a impedire che si formi una presunzione contro di te; la prescrizione dell'art. 32 è il termine dell'azione. Si può essere perfettamente nei termini per agire e avere già perso la posizione probatoria.
Calcolatore: riserve, prescrizione e conservazione a partire dalle date del tuo CMR
Nessuna soglia è incorporata senza fondamento normativo, e i due valori che nessun testo di legge contiene — il controvalore in euro del diritto speciale di prelievo e l'elenco dei giorni festivi diversi dalla domenica — non sono precaricati: il calcolatore li chiede.
Dati richiesti
Ambito del trasporto — Tipo: scelta: internazionale soggetto alla CMR / nazionale italiano | Perché: determina quale limite di indennizzo si applica
Evento — Tipo: scelta: perdita o avaria apparente / non apparente / ritardo nella riconsegna / perdita totale / altro caso | Perché: determina sia la finestra dell'art. 30 sia il dies a quo dell'art. 32
Data di riconsegna della merce al destinatario — Tipo: data | Perché: ancoraggio dell'art. 30, par. 1, e dell'art. 32, par. 1, lett. a)
Data di messa a disposizione del destinatario — Tipo: data, solo per il ritardo | Perché: ancoraggio dell'art. 30, par. 3
Data dell'accertamento in contraddittorio — Tipo: data, facoltativa | Perché: se c'è stato, sposta l'ancoraggio all'art. 30, par. 2
Data di ricevimento della merce da parte del vettore — Tipo: data | Perché: serve per l'art. 32, par. 1, lett. b), quando non c'è termine convenuto
Termine di riconsegna convenuto — Tipo: data, facoltativa | Perché: è l'indicazione dell'art. 6, par. 2, lett. f); se c'è, cambia il conteggio della perdita totale
Data di conclusione del contratto di trasporto — Tipo: data, facoltativa | Perché: serve solo per l'art. 32, par. 1, lett. c)
Giorni festivi da escludere — Tipo: elenco di date, facoltativo | Perché: le domeniche sono escluse in automatico; gli altri giorni festivi la Convenzione non li definisce
Dolo o colpa equiparata al dolo — Tipo: scelta: no / sì | Perché: porta la prescrizione da uno a tre anni
Data del reclamo scritto al vettore — Tipo: data, facoltativa | Perché: sospende la prescrizione
Data del rigetto scritto con restituzione dei documenti — Tipo: data, facoltativa | Perché: fa riprendere il decorso
Peso lordo mancante o avariato, in kg — Tipo: numero, facoltativo | Perché: base del limite di indennizzo
Controvalore in euro di 1 DSP — Tipo: numero, facoltativo | Perché: non precaricato: cambia ogni giorno
Importo dell'indennizzo richiesto — Tipo: numero, facoltativo | Perché: base degli interessi dell'art. 27
Data alla quale calcolare — Tipo: data | Perché: di norma oggi
Che cosa restituisce
Scadenza per le riserve e regola che l'ha determinata; se la finestra è ancora aperta; che cosa si presume se si chiude senza riserve; il giorno dal quale decorre la prescrizione e la lettera dell'art. 32, par. 1, che lo fissa; la data di prescrizione, con e senza la sospensione da reclamo; i giorni residui; il limite di indennizzo con la base normativa che lo produce; gli interessi del 5 per cento annuo dell'art. 27; la scadenza decennale dell'art. 2220 c.c.; e la segnalazione — non una data — del termine fiscale aperto dell'art. 22 del d.P.R. 600/1973.
Ogni numero usato, con la sua fonte
Il giorno di riconsegna, di accertamento o di messa a disposizione non si computa — Fonte: art. 30, par. 4, CMR
Perdite o avarie apparenti: riserve al più tardi al momento della riconsegna (finestra pari a zero giorni) — Fonte: art. 30, par. 1, CMR
Perdite o avarie non apparenti: sette giorni dalla riconsegna, domenica e giorni festivi non compresi, per iscritto — Fonte: art. 30, par. 1, CMR
Accertamento in contraddittorio: sette giorni dall'accertamento, domenica e festivi non compresi, e solo per perdite o avarie non apparenti — Fonte: art. 30, par. 2, CMR
Ritardo: ventuno giorni dal giorno in cui la merce è stata messa a disposizione del destinatario, riserva per iscritto — Fonte: art. 30, par. 3, CMR
Prescrizione: un anno; tre anni in caso di dolo o colpa equiparata secondo la legge del giudice adito — Fonte: art. 32, par. 1, CMR
Dies a quo per perdita parziale, avaria o ritardo: giorno della riconsegna — Fonte: art. 32, par. 1, lett. a), CMR
Dies a quo per perdita totale: trentesimo giorno dopo la scadenza del termine convenuto; in mancanza di termine, sessantesimo giorno dal ricevimento della merce da parte del vettore — Fonte: art. 32, par. 1, lett. b), CMR
Dies a quo negli altri casi: scadenza di tre mesi dalla conclusione del contratto — Fonte: art. 32, par. 1, lett. c), CMR
Il giorno iniziale della prescrizione non si computa — Fonte: art. 32, par. 1, ultimo periodo, CMR
Il reclamo scritto sospende la prescrizione fino al rigetto scritto con restituzione dei documenti allegati — Fonte: art. 32, par. 2, CMR
Le stesse regole si applicano al regresso fra vettori, ma la prescrizione decorre dalla sentenza definitiva o, in mancanza, dal giorno del pagamento effettivo — Fonte: art. 39, par. 4, CMR
Limite di indennità: 8,33 unità di conto per chilogrammo di peso lordo mancante; l'unità di conto è il diritto speciale di prelievo del Fondo monetario internazionale — Fonte: art. 23, parr. 3 e 7, CMR
Il controvalore del DSP non è precaricato: cambia ogni giorno e la conversione va fatta al corso della data di pagamento o della sentenza — Fonte: art. 23, par. 7, e art. 27, par. 2, CMR
Trasporti nazionali terrestri italiani: il risarcimento non può superare 1 euro per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata — Fonte: art. 1696, comma 2, c.c., nel testo modificato dall'art. 30-bis del D.L. 152/2021, conv. L. 233/2021
Trasporto con più mezzi di natura diversa e fase del danno non individuabile: 1 euro/kg nazionale, 3 euro/kg internazionale — Fonte: art. 1696, comma 3, c.c.
Il limite si supera solo con dichiarazione di valore o di interesse speciale alla riconsegna, menzionata nella lettera di vettura — Fonte: artt. 24 e 26 CMR
Interessi sull'indennità: cinque per cento annuo, dal giorno del reclamo scritto o, in mancanza, dal giorno della domanda giudiziale — Fonte: art. 27, par. 1, CMR
La Convenzione non fissa una convenzione di calcolo per gli interessi: il calcolatore usa giorni effettivi su 365 e lo dichiara — Fonte: dichiarazione di metodo, non norma
Le domeniche sono escluse in automatico; gli altri giorni festivi non sono precaricati perché la CMR non li definisce. In Italia l'elenco base è l'art. 2 della L. 27 maggio 1949, n. 260, come inciso dalla L. 5 marzo 1977, n. 54 e dal d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, cui si aggiunge il santo patrono del comune, che varia — Fonte: L. 260/1949; L. 54/1977; d.P.R. 792/1985
Conservazione civilistica: dieci anni, anche su supporti di immagini — Fonte: art. 2220, commi 1, 2 e 3, c.c.
Conservazione fiscale: fino alla definizione degli accertamenti del corrispondente periodo d'imposta, anche oltre i dieci anni — termine aperto, non calcolabile — Fonte: art. 22, commi 2 e 3, d.P.R. 600/1973
Come calcola, passo per passo
Se l'evento è perdita o avaria apparente, la scadenza per le riserve coincide con la data di riconsegna: la finestra è di zero giorni (art. 30, par. 1).
Se l'evento è perdita o avaria non apparente e non c'è stato accertamento in contraddittorio, si parte dal giorno successivo alla riconsegna (art. 30, par. 4) e si contano sette giorni saltando le domeniche e le date indicate come festive; la scadenza è il settimo giorno computabile.
Se c'è stata la data di accertamento in contraddittorio, si applica lo stesso conteggio di sette giorni ma a partire dal giorno successivo all'accertamento (art. 30, par. 2), e si segnala che la prova contraria è ammessa solo per perdite o avarie non apparenti.
Se l'evento è ritardo, si parte dal giorno successivo alla messa a disposizione e si contano ventuno giorni di calendario, senza escludere domeniche e festivi: l'art. 30, par. 3, non prevede l'esclusione che il par. 1 prevede.
Si confronta la scadenza così ottenuta con la data di calcolo: la finestra è «aperta» se la data di calcolo la precede o coincide, «chiusa» altrimenti. Se è chiusa, l'esito riporta la presunzione dell'art. 30, par. 1 — merce ricevuta nello stato descritto nella lettera di vettura — e, se nella lettera di vettura non c'erano riserve motivate, anche quella dell'art. 9, par. 2.
Si determina il dies a quo della prescrizione: per perdita parziale, avaria o ritardo è la data di riconsegna (lett. a); per perdita totale è il trentesimo giorno dopo il termine convenuto se indicato, altrimenti il sessantesimo giorno dalla presa in carico (lett. b); negli altri casi è il novantesimo giorno dalla conclusione del contratto, contato come tre mesi di calendario (lett. c). Il giorno così individuato non si computa.
Si aggiunge un anno di calendario, oppure tre se è stato indicato il dolo.
Se sono state indicate sia la data del reclamo scritto sia quella del rigetto, si calcola la differenza in giorni interi e la si somma alla scadenza; se è indicato solo il reclamo, la sospensione risulta in corso e la scadenza viene mostrata come sospesa alla data di calcolo.
I giorni residui sono la differenza fra la scadenza risultante e la data di calcolo, con valore minimo zero.
Il limite di indennizzo: se l'ambito è internazionale e sono indicati sia il peso sia il controvalore del DSP, è pari a 8,33 × peso × controvalore; se il controvalore manca, si restituisce «8,33 DSP × peso» senza conversione, indicando che il tasso va letto alla fonte. Se l'ambito è nazionale, è pari a 1 euro × peso. In entrambi i casi l'esito ricorda che il limite si supera solo con le dichiarazioni degli artt. 24 e 26.
Gli interessi: se sono indicati l'importo richiesto e la data del reclamo scritto, sono pari a importo × 5% × giorni effettivi fra reclamo e data di calcolo ÷ 365, arrotondati a due decimali.
La conservazione: si somma un decennio alla data di riconsegna per il termine dell'art. 2220 c.c.; per il termine fiscale non si produce alcuna data e si restituisce la formula normativa dell'art. 22 del d.P.R. 600/1973.
Le date sono trattate in fuso UTC e formattate in italiano; gli importi in euro con separatore decimale italiano.
Avvertenza. È uno strumento informativo, non un parere legale e non un conteggio da produrre in giudizio senza verifica. Il risultato dipende interamente dalle date inserite e da due qualificazioni che il calcolatore non può compiere: se l'avaria sia apparente o non apparente, e se ricorra dolo o colpa a esso equiparata «secondo la legge del giudice adito». Non copre la sospensione e l'interruzione della prescrizione diverse da quella dell'art. 32, par. 2, che l'art. 32, par. 3, rimette alla legge del giudice adito; non copre l'azione di regresso fra vettori successivi oltre la regola di decorrenza dell'art. 39, par. 4; non copre i termini processuali interni.
Quanto risarcisce il vettore: 8,33 DSP al chilo o 1 euro al chilo?
Dipende dall'ambito, e la risposta italiana è più articolata di quanto la domanda suggerisca.
Trasporto internazionale soggetto alla CMR. Art. 23, par. 1: l'indennità è calcolata in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l'ha ricevuta. Par. 2: il valore si stabilisce in base al corso in borsa o, in mancanza, al prezzo corrente sul mercato o al valore ordinario di merci della stessa natura e qualità. Par. 3: «l'indennità non può superare 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante». Par. 7: l'unità di conto è il diritto speciale di prelievo del Fondo monetario internazionale.
Il par. 4 aggiunge il rimborso del prezzo del trasporto, dei diritti di dogana e delle altre spese sostenute in occasione del trasporto, interamente in caso di perdita totale e proporzionalmente in caso di perdita parziale, «non è dovuto altro risarcimento di danni». Il par. 5, per il ritardo: se l'avente diritto prova il pregiudizio, l'indennità non può eccedere il prezzo di trasporto.
Il tetto si supera in due soli modi, entrambi da esercitare prima, sulla lettera di vettura: la dichiarazione di un valore superiore ai sensi dell'art. 24, pagando un supplemento di prezzo da convenire, e la dichiarazione di interesse speciale alla riconsegna ai sensi dell'art. 26, anch'essa menzionata nella lettera di vettura e con supplemento. Se uno strumento e-CMR non consente di iscrivere quelle dichiarazioni, non è adatto ai trasporti di alto valore: non è un limite del software, è un limite del documento che il software produce.
Trasporto nazionale italiano. L'art. 1696, comma 2, c.c., nel testo oggi vigente, fissa un tetto diverso e in euro: «Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri» e, per i trasporti internazionali terrestri, all'importo dell'art. 23, par. 3, della CMR.
Il comma 3 disciplina il caso multimodale: se il trasporto è effettuato con più mezzi di natura diversa e non è possibile distinguere in quale fase si sia verificato il danno, il tetto è 1 euro/kg nei trasporti nazionali e 3 euro/kg in quelli internazionali.
Il comma 5 chiude il cerchio: «Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità […] ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.» La disposizione è stata introdotta dall'art. 30-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.
Che cosa cambia il 9 luglio 2027 con l'eFTI, e che cosa non cambia?
Che cosa cambia il 9 luglio 2027 con l'eFTI, e che cosa non cambia? — Le due sigle non sono sinonimi in nessun senso.
Base giuridica — e-CMR: Protocollo addizionale alla CMR (Ginevra, 20 febbraio 2008); in Italia L. 8 marzo 2024, n. 37 | eFTI: Regolamento (UE) 2020/1056
Rapporto disciplinato — e-CMR: fra le parti del contratto di trasporto | eFTI: fra le imprese e le autorità competenti
Modalità — e-CMR: solo strada, e solo la lettera di vettura CMR | eFTI: strada, ferrovia, vie navigabili interne, aereo
Che cosa impone — e-CMR: nulla: il Protocollo rende possibile, non obbliga | eFTI: obbliga le autorità ad accettare il formato elettronico; l'uso resta volontario per gli operatori
Requisito tecnico — e-CMR: firma elettronica affidabile, integrità, procedure concordate e menzionate nel documento | eFTI: piattaforma eFTI certificata e, se del caso, prestatore di servizi eFTI certificato (art. 4, par. 2)
Ambito territoriale — e-CMR: i 42 Stati Parte del Protocollo | eFTI: i 27 Stati membri dell'Unione
La data, e da dove viene. L'art. 5, par. 1, del reg. (UE) 2020/1056 dispone: «A decorrere da 30 mesi dopo la data di entrata in vigore del primo degli atti delegati e di esecuzione di cui agli articoli 7 e 8, le autorità competenti accettano le informazioni regolamentari messe a disposizione in formato elettronico dagli operatori economici interessati conformemente all'articolo 4.»
I primi di quegli atti sono tre e sono stati pubblicati tutti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 20 dicembre 2024:
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942 — della Commissione, del 5 luglio 2024, che stabilisce procedure comuni e norme dettagliate per l'accesso alle informazioni elettroniche sul trasporto merci e il relativo trattamento da parte delle autorità competenti;
Regolamento delegato (UE) 2024/2025 — della Commissione, del 15 luglio 2024, che integra il reg. 2020/1056 modificandone l'allegato I, parte B;
Regolamento delegato (UE) 2024/2024 — della Commissione, del 26 luglio 2024, che stabilisce l'insieme di dati comuni eFTI e i sottoinsiemi di dati eFTI.
Tutti e tre dispongono che il regolamento «entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione». Ventesimo giorno dopo il 20 dicembre 2024: 9 gennaio 2025. Trenta mesi dopo: 9 luglio 2027. La data non è un'indicazione di settore: è il prodotto di due articoli e di una pubblicazione, ed è verificabile riga per riga.
Che cosa l'Italia ha messo dentro l'eFTI. L'allegato I, parte B, del reg. 2020/1056 elenca le prescrizioni di diritto nazionale notificate dagli Stati membri. Nella versione sostituita dal reg. delegato (UE) 2024/2025, la voce «Italia» contiene tre righe:
Decreto del Ministero dei Trasporti e della navigazione del 15 febbraio 2001 — art. 3, comma 1 — recepimento della direttiva 92/106/CEE sui trasporti combinati;
Legge 6 giugno 1974, n. 298 — come modificata — art. 46-bis, comma 1-bis, e art. 46-ter, commi 1 e 2. Sono esattamente le norme sanzionatorie citate più sopra: la prova documentale del trasporto internazionale entra nell'ambiente eFTI;
Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 — per le informazioni ADR, RID e ADN sulle merci pericolose.
La seconda riga è la più significativa per chi trasporta: dal 9 luglio 2027 l'obbligo di accettazione del formato elettronico riguarderà anche la prova documentale che oggi l'art. 46-ter chiede di esibire su strada.
Che cosa non cambia. Non cambia nulla di quanto scritto nelle sezioni precedenti: gli obblighi di contenuto dell'art. 6 CMR, i termini per le riserve dell'art. 30, la prescrizione dell'art. 32, i limiti di indennizzo degli artt. 23–26 e dell'art. 1696 c.c., la forma scritta dell'art. 6 del D.Lgs. 286/2005. L'eFTI riguarda il canale con cui le informazioni raggiungono l'autorità, non il diritto sostanziale del trasporto.
Un atto più recente da tenere d'occhio. Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2243 della Commissione, del 6 novembre 2025, pubblicato il 7 novembre 2025 e in vigore il ventesimo giorno successivo, stabilisce le specifiche dettagliate sulle prescrizioni funzionali per le piattaforme eFTI. È il testo che definisce che cosa una piattaforma deve saper fare per essere tale — ed è il motivo per cui, nella tabella iniziale, la terza riga porta la nota «un PDF non basta».
Che cosa fa, e che cosa non fa, lo strumento CMR di Logistivo?
Detto senza ambiguità, perché su questo argomento l'ambiguità costa.
Che cosa fa. Lo strumento raccoglie i dati di mittente, destinatario, trasporto e merce — ragione sociale e indirizzo di mittente e destinatario, luogo e data di partenza, luogo e data di arrivo, targa, modalità di pagamento, natura della merce, imballaggio, peso, codice merceologico, ed eventualmente il vettore successivo e il proprio logo — e produce un documento CMR già compilato in PDF, che invia all'indirizzo e-mail indicato. Il modello riproduce le caselle numerate del formulario con le intestazioni bilingui inglese/francese e stampa la clausola dell'art. 6, par. 1, lett. k): «This transport is subject, notwithstanding any clause to the contrary: The Convention relating to the contract for the international carriage of goods by road (CMR)». L'uso è gratuito.
Che cosa non fa.
Non fa scaricare un modulo vuoto — Non è un archivio di fac simile: è un generatore di documenti compilati.
Non è una piattaforma e-CMR — Non applica firme elettroniche affidabili ai sensi dell'art. 3 del Protocollo, non gestisce l'integrità dell'art. 4, par. 2, non implementa le procedure concordate dell'art. 5 né le menziona nel documento come richiede il par. 2. Il PDF che produce è un documento cartaceo in forma elettronica: si stampa e si firma.
Non è una piattaforma eFTI certificata — ai sensi dell'art. 4, par. 2, del reg. (UE) 2020/1056, e non lo diventa il 9 luglio 2027.
Non compila da solo tutte le indicazioni dell'art. 6, par. 1 — Le lettere i) e j) — spese relative al trasporto, istruzioni per le formalità doganali — e le indicazioni eventuali del par. 2, comprese le dichiarazioni degli artt. 24 e 26 che servono a superare il limite di 8,33 DSP, restano a chi compila. Il controllo dell'elenco dell'art. 6 rimane un'operazione umana.
Non sostituisce il contratto scritto — dell'art. 6 del D.Lgs. 286/2005 né il DDT.
Chi ha bisogno di una vera lettera di vettura elettronica ha bisogno di un fornitore che offra firma affidabile, tracciamento delle modifiche, prova della titolarità e conservazione, e di un accordo procedurale con la controparte da richiamare dentro il documento. È una categoria di prodotto diversa da questa.
Che cosa è stato corretto rispetto alla versione precedente di questa pagina?
Che cosa è stato corretto rispetto alla versione precedente di questa pagina? — Per trasparenza, e perché una delle correzioni riguarda un mercato importante.
Il Belgio non è Parte del Protocollo e-CMR — La versione precedente lo elencava fra i paesi utilizzabili con la data «27 maggio 2008», che è la data della firma. Il registro del depositario ONU distingue 8 firmatari da 42 Parti: il Belgio ha firmato e non ha ratificato. Correlata: l'elenco dei paesi è stato completato con le Parti non europee e con i due limiti territoriali dichiarati (Danimarca senza Fær Øer e Groenlandia; Paesi Bassi limitatamente al Regno in Europa).
La data del 9 luglio 2027 non è più presentata come indicazione di fonti di settore da verificare — È ricavata dai testi: art. 5, par. 1, del reg. 2020/1056; pubblicazione del 20 dicembre 2024 dei regg. 2024/1942, 2024/2024 e 2024/2025; clausola di entrata in vigore al ventesimo giorno.
L'accordo procedurale dell'art. 5 non basta in un contratto quadro — Il par. 2 impone che le procedure siano «menzionate nella lettera di vettura elettronica» e facilmente verificabili. La versione precedente indicava il contratto quadro come sede sufficiente.
Il DDT non è «il documento di riferimento» del trasporto interno — Il d.P.R. 472/1996 lo lega alla fatturazione differita e al superamento delle presunzioni dell'art. 53 del d.P.R. 633/1972: è un documento fiscale a uso condizionato, non un obbligo generale di trasporto.
La stima Uniontrasporti di circa il 60 per cento è ora contestualizzata — Nasce dalla fase di test del progetto promosso da Unioncamere con il supporto tecnico di Uniontrasporti, con cinque imprese di trasporto e oltre cento viaggi di prova da e per Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna e Svizzera, usando in parallelo CMR cartacea ed elettronica. È una stima di progetto, non un dato di settore.
Sono state rimosse le affermazioni di frequenza — La versione precedente sosteneva che certe omissioni «si perdono con facilità» o sono «più spesso trascurate». Non abbiamo misurazioni che lo sostengano, e le abbiamo sostituite con la conseguenza normativa, che è verificabile.
Nuovo materiale, assente in precedenza — le sanzioni degli artt. 46, 46-bis e 46-ter della L. 298/1974; la lettera di vettura del codice civile (artt. 1683, 1684, 1687, 1689); il limite nazionale dell'art. 1696 c.c.; la forma scritta dell'art. 6 del D.Lgs. 286/2005; la conservazione fra art. 2220 c.c. e art. 22 del d.P.R. 600/1973; le tre righe italiane dell'allegato I, parte B, del reg. 2020/1056; l'art. 6 del Protocollo sulla ricevuta e le indicazioni di accesso; l'UIL del reg. 2024/1942; il reg. 2025/2243 sulle piattaforme eFTI.
Le fonti elencate in fondo alla pagina sono state consultate il 18 agosto 2026 sui testi ufficiali: Normattiva per gli atti italiani, EUR-Lex e il portale delle pubblicazioni dell'Unione per gli atti europei, il registro del depositario delle Nazioni Unite per lo stato delle adesioni. Lo stato delle adesioni al Protocollo cambia: prima di eliminare la carta su una tratta, verificalo alla fonte. Le tre righe italiane dell'allegato I, parte B, del reg. 2020/1056 possono essere aggiornate per notifica dello Stato membro: anche quelle vanno riverificate prima di costruirci sopra un piano.
Calcolatore: riserve, prescrizione e conservazione a partire dalle date del tuo CMR
Calcolatore: riserve, prescrizione e conservazione a partire dalle date del tuo CMR — Inserisci le date del trasporto: il calcolatore individua la scadenza per le riserve dell'art. 30 della CMR e la regola che l'ha determinata, il giorno da cui decorre la prescrizione dell'art. 32 con la lettera che lo fissa, la data di prescrizione con e senza la sospensione da reclamo scritto, il limite di indennizzo applicabile e i termini di conservazione. Due valori non sono precaricati e vengono chiesti: il controvalore in euro del diritto speciale di prelievo, che cambia ogni giorno, e i giorni festivi diversi dalla domenica, che la Convenzione non definisce.
Ogni numero usato dal calcolatore, con la sua fonte — Nessuna soglia è incorporata senza fondamento normativo. I due valori che nessun testo di legge contiene — il controvalore in euro del diritto speciale di prelievo e l'elenco dei giorni festivi diversi dalla domenica — non sono precaricati: il calcolatore li chiede, perché il primo cambia ogni giorno e il secondo dipende dal diritto applicabile e, in Italia, anche dal comune.
Il giorno iniziale non si computa (riserve) — La data di riconsegna, ovvero secondo il caso quella dell'accertamento o quella della messa a disposizione, non è computata nei termini dell'art. 30 — Art. 30, par. 4, Convenzione CMR
Riserve per perdite o avarie apparenti — Al più tardi al momento della riconsegna: la finestra è pari a zero giorni — Art. 30, par. 1, Convenzione CMR
Riserve per perdite o avarie non apparenti — Sette giorni dalla riconsegna, domenica e giorni festivi non compresi; devono essere fatte per iscritto — Art. 30, par. 1, Convenzione CMR
Riserve dopo accertamento in contraddittorio — Sette giorni dall'accertamento, domenica e festivi non compresi; la prova contraria al risultato dell'accertamento è ammessa solo per perdite o avarie non apparenti — Art. 30, par. 2, Convenzione CMR
Riserva per ritardo nella riconsegna — Ventuno giorni dal giorno in cui la merce è stata messa a disposizione del destinatario, comunicata per iscritto; l'articolo non prevede l'esclusione di domeniche e festivi — Art. 30, par. 3, Convenzione CMR
Prescrizione ordinaria delle azioni — Un anno; tre anni in caso di dolo o di colpa che, secondo la legge del giudice adito, è equiparata a dolo — Art. 32, par. 1, Convenzione CMR
Dies a quo — perdita parziale, avaria o ritardo — Dal giorno in cui la merce è stata riconsegnata — Art. 32, par. 1, lett. a), Convenzione CMR
Dies a quo — perdita totale — Dal trentesimo giorno dopo la scadenza del termine convenuto o, se non è stato convenuto un termine, dal sessantesimo giorno dal ricevimento della merce da parte del vettore — Art. 32, par. 1, lett. b), Convenzione CMR
Dies a quo — tutti gli altri casi — Dalla scadenza di un termine di tre mesi dalla data della conclusione del contratto di trasporto — Art. 32, par. 1, lett. c), Convenzione CMR
Il giorno iniziale non si computa (prescrizione) — Il giorno indicato come giorno d'inizio della prescrizione non è computato — Art. 32, par. 1, ultimo periodo, Convenzione CMR
Sospensione da reclamo scritto — Il reclamo scritto sospende la prescrizione fino al giorno in cui il vettore lo respinge per iscritto e restituisce i documenti allegati; i reclami successivi sullo stesso oggetto non sospendono — Art. 32, par. 2, Convenzione CMR
Regresso fra vettori — Si applica l'art. 32, ma la prescrizione decorre dalla data della sentenza definitiva che fissa l'indennità oppure, in mancanza, dal giorno del pagamento effettivo — fattispecie non coperta dal calcolatore — Art. 39, par. 4, Convenzione CMR
Presunzione se la finestra si chiude — Si presume fino a prova contraria che il destinatario abbia ricevuto la merce nello stato descritto nella lettera di vettura — Art. 30, par. 1, Convenzione CMR
Presunzione in mancanza di riserve del vettore — Se la lettera di vettura non contiene riserve motivate del vettore, si presume che al momento del ricevimento merce e imballaggio fossero in buono stato apparente e che numero, contrassegni e numeri dei colli corrispondessero — Art. 9, par. 2, Convenzione CMR
Limite di indennità internazionale — 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante; l'unità di conto è il diritto speciale di prelievo definito dal Fondo monetario internazionale — Art. 23, parr. 3 e 7, Convenzione CMR
Conversione del DSP — Non precaricata: il corso cambia ogni giorno e la conversione va fatta secondo il corso della data di pagamento o della sentenza, non necessariamente quello odierno — Art. 23, par. 7, e art. 27, par. 2, Convenzione CMR
Rimborsi ulteriori — Prezzo del trasporto, diritti di dogana e altre spese sostenute in occasione del trasporto, interamente in caso di perdita totale e proporzionalmente in caso di perdita parziale; non è dovuto altro risarcimento di danni — Art. 23, par. 4, Convenzione CMR
Indennità per ritardo — Non eccedente il prezzo di trasporto, e solo se l'avente diritto prova il pregiudizio — Art. 23, par. 5, Convenzione CMR
Superamento del limite — Solo con dichiarazione di un valore superiore (art. 24) o dichiarazione di interesse speciale alla riconsegna (art. 26), entrambe menzionate nella lettera di vettura e contro supplemento di prezzo convenuto — Artt. 24 e 26, Convenzione CMR
Limite nazionale italiano — 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri — Art. 1696, comma 2, codice civile, nel testo modificato dall'art. 30-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, conv. L. 29 dicembre 2021, n. 233
Limite multimodale con fase del danno non individuabile — 1 euro per chilogrammo nei trasporti nazionali e 3 euro per chilogrammo nei trasporti internazionali — Art. 1696, comma 3, codice civile
Decadenza dalla limitazione — Il vettore non può avvalersi della limitazione se è fornita la prova che perdita o avaria sono state determinate da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti, preposti e ausiliari nell'esercizio delle funzioni — Art. 1696, comma 5, codice civile
Interessi sull'indennità — Cinque per cento annuo, dal giorno del reclamo presentato per iscritto al vettore o, se non presentato, dal giorno della domanda giudiziale — Art. 27, par. 1, Convenzione CMR
Convenzione di calcolo degli interessi — Giorni effettivi su base 365. La Convenzione non fissa una convenzione di calcolo: questa è una scelta del calcolatore, dichiarata perché incide sul risultato — Dichiarazione di metodo, non disposizione normativa
Domeniche e giorni festivi — Le domeniche sono escluse in automatico perché l'art. 30, par. 1, le nomina. Gli altri giorni festivi non sono precaricati: la Convenzione non li definisce e la qualificazione dipende dal diritto applicabile. In Italia l'elenco base è l'art. 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, come inciso dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 e dal d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792; vi si aggiunge il santo patrono del comune, che varia — Art. 30, par. 1, Convenzione CMR; L. 27 maggio 1949, n. 260, art. 2; L. 5 marzo 1977, n. 54; d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792
Conservazione civilistica — Dieci anni per fatture, lettere e telegrammi ricevuti e per le copie di quelli spediti; ammessa la conservazione su supporti di immagini purché le registrazioni corrispondano ai documenti e possano essere rese leggibili in ogni momento — Art. 2220, commi 2 e 3, codice civile
Conservazione fiscale — Fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine dell'art. 2220 c.c. Termine aperto: non produce una data e il calcolatore non ne inventa una — Art. 22, commi 2 e 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Formato elettronico della conservazione — Gli obblighi di conservazione e di esibizione si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle Linee guida — Art. 20, comma 5-bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD)
Dati richiesti — Ambito del trasporto · Che cosa è successo · Data di riconsegna della merce al destinatario · Data in cui la merce è stata messa a disposizione del destinatario · Data dell'accertamento in contraddittorio fra destinatario e vettore · Data di ricevimento della merce da parte del vettore · Termine di riconsegna convenuto · Data di conclusione del contratto di trasporto · Giorni festivi da escludere dal conteggio dei sette giorni · Dolo o colpa equiparata al dolo · Data del reclamo scritto al vettore · Data del rigetto scritto con restituzione dei documenti allegati · Peso lordo mancante o avariato · Controvalore in euro di 1 diritto speciale di prelievo (DSP) · Importo dell'indennizzo richiesto · Data alla quale calcolare
Scadenza per comunicare le riserve (Ultimo giorno utile secondo l'art. 30 della CMR, calcolato con la regola indicata nel campo successivo.) · Quale regola ha determinato la scadenza (Art. 30, par. 1 (riconsegna, o sette giorni esclusi domenica e festivi), par. 2 (sette giorni dall'accertamento in contraddittorio) oppure par. 3 (ventuno giorni dalla messa a disposizione).) · La finestra è ancora aperta? (Confronto fra la scadenza e la data di calcolo. Il giorno di riconsegna, accertamento o messa a disposizione non è computato (art. 30, par. 4).) · Che cosa si presume se la finestra si chiude senza riserve (Si presume fino a prova contraria che il destinatario abbia ricevuto la merce nello stato descritto nella lettera di vettura (art. 30, par. 1); e se la lettera di vettura non conteneva riserve motivate del vettore, si presume anche che merce e imballaggio fossero in buono stato apparente al ricevimento e che numero, contrassegni e numeri dei colli corrispondessero (art. 9, par. 2).) · Giorno dal quale decorre la prescrizione (Individuato secondo l'art. 32, par. 1; il giorno stesso non si computa.) · Lettera dell'art. 32, par. 1, applicata (a) perdita parziale, avaria o ritardo; b) perdita totale; c) tutti gli altri casi.) · Data di prescrizione senza sospensioni (Un anno dal dies a quo, tre anni in caso di dolo o colpa equiparata.) · Giorni di sospensione dovuti al reclamo scritto (Dal reclamo scritto al rigetto scritto con restituzione dei documenti allegati (art. 32, par. 2). I reclami successivi sullo stesso oggetto non sospendono.) · Data di prescrizione tenendo conto della sospensione (Se il rigetto non è ancora intervenuto, la sospensione risulta in corso e la scadenza è indicata come sospesa alla data di calcolo.) · Giorni residui per agire (Differenza fra la scadenza risultante e la data di calcolo, con valore minimo zero.) · Limite di risarcimento applicabile (8,33 DSP per chilogrammo nel trasporto internazionale soggetto alla CMR; 1 euro per chilogrammo nei trasporti nazionali terrestri italiani. Se il controvalore del DSP non è stato indicato, l'importo internazionale resta espresso in DSP.) · Come si supera il limite (Solo con la dichiarazione di valore dell'art. 24 o con la dichiarazione di interesse speciale alla riconsegna dell'art. 26, entrambe menzionate nella lettera di vettura e con supplemento di prezzo. Non si supera a posteriori.) · Interessi maturati al 5% annuo (Art. 27, par. 1: decorrono dal giorno del reclamo scritto o, in mancanza, dal giorno della domanda giudiziale. Il calcolo usa giorni effettivi su 365, convenzione dichiarata dal calcolatore perché la Convenzione non ne fissa una.) · Scadenza della conservazione civilistica (Dieci anni dalla data di riconsegna (art. 2220, commi 1 e 2, c.c.). La conservazione su supporti di immagini è ammessa dal comma 3.) · Conservazione fiscale (Non è una data: l'art. 22, comma 2, del d.P.R. 600/1973 impone di conservare fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine dell'art. 2220 c.c. Il calcolatore restituisce la regola, non un giorno.)
Strumento informativo, non un parere legale e non un conteggio da produrre in giudizio senza verifica. Il risultato dipende interamente dalle date inserite e da due qualificazioni che il calcolatore non compie: se l'avaria sia apparente o non apparente e se ricorra dolo o colpa a esso equiparata «secondo la legge del giudice adito» (art. 32, par. 1). Non copre le cause di sospensione e interruzione diverse da quella dell'art. 32, par. 2, che l'art. 32, par. 3, rimette alla legge del giudice adito; non copre l'azione di regresso fra vettori successivi oltre la regola di decorrenza dell'art. 39, par. 4; non copre i termini processuali interni né le regole di competenza dell'art. 31. Per il trasporto nazionale italiano restituisce solo il limite dell'art. 1696 c.c. e i termini di conservazione: i termini per le riserve e la prescrizione calcolati qui sono quelli della Convenzione CMR.
Fonte
Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Legge 8 marzo 2024, n. 37 — Adesione al Protocollo addizionale alla CMR sulla lettera di vettura elettronica, con il testo del Protocollo in allegato — https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-03-08;37
United Nations Treaty Collection — Additional Protocol to the CMR concerning the Electronic Consignment Note — stato di firme e adesioni (8 firmatari, 42 Parti) — https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20XI/XI-B-11-b.en.xml
United Nations Treaty Collection — Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) — stato delle Parti (58) — https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20XI/XI-B-11.en.xml
Fedlex — Raccolta sistematica del diritto federale svizzero — Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) — testo in lingua italiana, artt. 1, 4-9, 11-13, 19-27, 30, 32, 34-35, 39 — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1970/851_851_851/it
EUR-Lex — Unione europea — Regolamento (UE) 2020/1056 sulle informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI) — testo consolidato, artt. 2, 4, 5, 7 e allegato I — https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02020R1056-20240520
EUR-Lex — Unione europea — Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942 del 5 luglio 2024 — procedure comuni e norme di accesso ai dati eFTI per le autorità competenti (GU L, 2024/1942, 20.12.2024) — https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32024R1942
EUR-Lex — Unione europea — Regolamento delegato (UE) 2024/2024 del 26 luglio 2024 — insieme di dati comuni eFTI e sottoinsiemi (GU L, 2024/2024, 20.12.2024) — https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32024R2024
EUR-Lex — Unione europea — Regolamento delegato (UE) 2024/2025 del 15 luglio 2024 — sostituzione dell'allegato I, parte B, del reg. 2020/1056 (voce Italia: d.m. 15 febbraio 2001, L. 298/1974 artt. 46-bis e 46-ter, D.Lgs. 35/2010) — https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32024R2025
EUR-Lex — Unione europea — Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2243 del 6 novembre 2025 — prescrizioni funzionali per le piattaforme eFTI — https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32025R2243
Normattiva — Legge 6 giugno 1974, n. 298 — artt. 46, 46-bis e 46-ter: sanzioni per trasporti abusivi, cabotaggio e documentazione dei trasporti internazionali — https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298
Normattiva — D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 — art. 6: forma dei contratti di trasporto di merci su strada ed elementi essenziali — https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-21;286
Brocardi — testo del codice civile — Codice civile, artt. 1683, 1684, 1687, 1689 e 1696 — obblighi del mittente, lettera di vettura e ricevuta di carico, limiti del risarcimento — https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-viii/sezione-iii/art1684.html
Brocardi — testo del codice civile — Codice civile, art. 2220 — conservazione decennale delle scritture, delle fatture e della corrispondenza, anche su supporti di immagini — https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-ii/capo-iii/sezione-iii/art2220.html
Normattiva — D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 — art. 22: conservazione fino alla definizione degli accertamenti, anche oltre il termine dell'art. 2220 c.c. — https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600
Normattiva — D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) — art. 20: validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici, data e ora opponibili ai terzi, conservazione ed esibizione — https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82
Normattiva — D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472 — art. 1: contenuto e funzione del documento di trasporto (DDT) — https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-08-14;472
Normattiva — Legge 27 maggio 1949, n. 260 — Disposizioni in materia di ricorrenze festive (art. 2, elenco dei giorni festivi) — https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-05-27;260
Camera dei deputati — Servizi studi — Dossier sull'adesione al Protocollo addizionale alla CMR (A.C. 1261): iter, sintesi articolo per articolo, 58 Stati parte della Convenzione, L. 1621/1960 — https://temi.camera.it/leg19/provvedimento/adesione-della-repubblica-italiana-al-protocollo-addizionale-alla-convenzione-sul-contratto-di-trasporto-internazionale-di-merci-su-strada-cmr-concernente-la-lettera-di-vettura-elettronica-fatto-a.html
Unioncamere / Uniontrasporti — e-CMR Italy — piena operatività della lettera di vettura elettronica in Italia dal 26 settembre 2024 — https://ecmritaly.unioncamere.it/
Unioncamere — e-CMR Italy — Digitalizzazione: la strada è spianata — pilot con cinque imprese, oltre cento viaggi di prova e stima Uniontrasporti di circa il 60% di riduzione di tempi e costi — https://ecmritaly.unioncamere.it/it/8/digitalizzazione-la-strada-e-spianata.html
Domande frequenti
Dove trovo un fac simile del CMR da compilare in PDF?
La Convenzione CMR non prescrive alcun modulo: l'art. 6 elenca undici indicazioni obbligatorie, non caselle. Il formulario con ventiquattro caselle numerate e intestazioni bilingui inglese/francese è un modello adottato per convenzione dall'industria, non un formato ufficiale approvato dalle Nazioni Unite o dall'Unione europea. Un modulo stampato da te vale quanto uno scaricato altrove, purché contenga le indicazioni dell'art. 6, par. 1, compresa la lettera k). Logistivo non pubblica un fac simile vuoto: lo strumento gratuito raccoglie i dati e produce un documento CMR già compilato in PDF, che invia via e-mail.
Come si compila il CMR, casella per casella?
Le indicazioni obbligatorie dell'art. 6, par. 1, CMR sono undici: luogo e data di compilazione (casella 21); nome e indirizzo del mittente (1), del vettore (16) e del destinatario (2); luogo e data di ricevimento della merce e luogo previsto per la riconsegna (4 e 3); natura della merce e genere di imballaggio, con la denominazione riconosciuta per le merci pericolose (8 e 9); numero dei colli, contrassegni e numeri (6 e 7); peso lordo (11); spese relative al trasporto (20); istruzioni per le formalità doganali (13); e la clausola per cui, nonostante qualsiasi clausola contraria, il trasporto è disciplinato dalla Convenzione, di solito a stampa sul formulario. Le riserve motivate del vettore vanno nella casella 18 e, secondo l'art. 8, par. 2, non impegnano il mittente se questi non le ha espressamente accettate.
Che cos'è il numero del CMR e chi lo assegna?
La Convenzione non prevede un numero della lettera di vettura: non compare nell'elenco dell'art. 6 e non esiste un registro o un'autorità che assegni numerazioni. Il numero stampato sui moduli è un riferimento gestionale assegnato da chi emette il documento — speditore, spedizioniere, tipografia dei blocchi prenumerati o software — e serve a ritrovare il documento, non a validarlo. Un CMR privo di numero non è per questo irregolare. Nella e-CMR il riferimento cambia natura: l'art. 6, par. 1, del Protocollo obbliga il vettore a rilasciare al mittente, su richiesta, le indicazioni necessarie per identificare la spedizione e accedere al documento elettronico.
Quante copie del CMR si fanno e chi tiene quale?
L'art. 5, par. 1, CMR prevede tre esemplari originali, firmati dal mittente e dal vettore: il primo al mittente, il secondo accompagna la merce, il terzo resta al vettore. Le copie ulteriori dei moduli in commercio sono amministrative. Il secondo esemplare ha un effetto giuridico specifico: quando è consegnato al destinatario, il diritto del mittente di disporre della merce si estingue e il vettore deve attenersi agli ordini del destinatario (art. 12, par. 2). Chi esercita il diritto di disposizione deve presentare il primo esemplare, sul quale vanno iscritte le nuove istruzioni (art. 12, par. 5, lett. a).
La e-CMR ha valore legale in Italia e da quando?
Sì. L'Italia ha aderito al Protocollo addizionale alla Convenzione CMR con la legge 8 marzo 2024, n. 37 (G.U. n. 73 del 27 marzo 2024) e ha depositato lo strumento di adesione presso il Segretario generale dell'ONU il 28 giugno 2024. L'art. 8, par. 2, del Protocollo fissa l'entrata in vigore al novantesimo giorno successivo al deposito: 26 settembre 2024. Da quella data la lettera di vettura elettronica «è considerata equivalente» a quella cartacea e ha «la stessa forza probante» (art. 2, par. 2, del Protocollo). Continua ad applicarsi l'art. 9 CMR, per cui fa fede fino a prova contraria delle condizioni del contratto e del ricevimento della merce.
Con quali paesi posso usare la e-CMR partendo dall'Italia?
Con gli Stati che sono Parti del Protocollo addizionale: sono 42, contro i 58 Stati parte della Convenzione CMR. Attenzione alla distinzione fra firma e ratifica: i firmatari sono 8 e non tutti hanno ratificato. Fra gli Stati membri dell'Unione europea non sono Parti del Protocollo Belgio (che ha firmato il 27 maggio 2008 senza mai ratificare), Croazia, Cipro, Irlanda e Malta. Vanno considerate anche due limitazioni territoriali dichiarate al depositario: il Protocollo non si applica alle Isole Fær Øer e alla Groenlandia per la Danimarca, e vale «per il Regno in Europa» per i Paesi Bassi. Il Protocollo non contiene una regola di ambito come l'art. 1 della Convenzione: vincola i suoi Stati contraenti, e da qui la prudenza di dematerializzare solo quando entrambi i capi della tratta sono in Stati Parte.
Che tipo di firma serve per una e-CMR? Basta un PDF firmato via e-mail?
No. L'art. 3 del Protocollo richiede una firma elettronica affidabile che garantisca il collegamento con la lettera di vettura elettronica, con quattro requisiti presunti fino a prova contraria: connessione esclusiva al firmatario, identificabilità, creazione con mezzi sotto il controllo esclusivo del firmatario, collegamento ai dati tale da rilevare modifiche successive. L'art. 4, par. 4, richiede inoltre che la procedura di modifica permetta di rilevare ogni complemento o modifica e conservi le indicazioni originali, cosa che un PDF inviato per posta elettronica non fa. L'art. 5, par. 2, aggiunge che le procedure concordate fra le parti devono essere menzionate dentro la lettera di vettura elettronica e poter essere facilmente verificate.
Che cosa rischio a un controllo su strada in Italia se il CMR manca o è compilato male?
L'art. 46-ter della legge 6 giugno 1974, n. 298, prevede tre gradini. Chi non è in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale del trasporto internazionale è punito con una sanzione da 400 a 1.200 euro, ed è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, restituito solo dopo l'esibizione e comunque trascorsi sessanta giorni dall'accertamento (comma 1). Se il veicolo è stato posto in circolazione privo della prova documentale o questa è compilata non conformemente, la sanzione va da 2.000 a 6.000 euro (comma 3). Se l'omessa o incompleta compilazione rende impossibile verificare la regolarità del trasporto, si applicano le sanzioni dell'art. 46, commi primo e secondo. La norma ammette come prova qualsiasi documento di accompagnamento previsto dalle vigenti norme nazionali o internazionali (comma 2).
Entro quando devo comunicare le riserve e entro quando posso agire contro il vettore?
Sono due termini diversi. Per le riserve, l'art. 30 CMR: perdite o avarie apparenti, al più tardi al momento della riconsegna; perdite o avarie non apparenti, entro sette giorni dalla riconsegna esclusi la domenica e i giorni festivi, e per iscritto; se lo stato è stato accertato in contraddittorio, sette giorni dall'accertamento e solo per avarie non apparenti; ritardo, riserva scritta entro ventuno giorni dalla messa a disposizione della merce. Il giorno della riconsegna, dell'accertamento o della messa a disposizione non si computa (par. 4). Per l'azione, l'art. 32: prescrizione di un anno, tre in caso di dolo o colpa equiparata, con dies a quo diverso a seconda che si tratti di perdita parziale, avaria o ritardo (giorno della riconsegna), perdita totale (trentesimo giorno dopo il termine convenuto o sessantesimo dal ricevimento) o altri casi (tre mesi dalla conclusione del contratto). Il reclamo scritto sospende la prescrizione fino al rigetto scritto.
Quanto è il limite di risarcimento del vettore?
Nel trasporto internazionale soggetto alla CMR l'indennità non può superare 8,33 unità di conto per chilogrammo di peso lordo mancante, e l'unità di conto è il diritto speciale di prelievo del Fondo monetario internazionale (art. 23, parr. 3 e 7). Si aggiungono prezzo del trasporto, diritti di dogana e altre spese sostenute in occasione del trasporto (par. 4). Il limite si supera solo con la dichiarazione di valore dell'art. 24 o la dichiarazione di interesse speciale alla riconsegna dell'art. 26, entrambe da menzionare nella lettera di vettura e con supplemento di prezzo. Nei trasporti nazionali terrestri italiani il tetto è di 1 euro per chilogrammo di peso lordo (art. 1696, comma 2, c.c.); nel multimodale con fase del danno non individuabile, 1 euro/kg nazionale e 3 euro/kg internazionale (comma 3). Il vettore non può avvalersi della limitazione in caso di dolo o colpa grave (comma 5).
Il CMR sostituisce il DDT o il contratto scritto?
No, in nessuno dei due casi. Il DDT è un documento fiscale: il d.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, all'art. 1, comma 3, lo lega alla fatturazione differita prevista dall'art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. a), del d.P.R. 633/1972 e al superamento delle presunzioni dell'art. 53 dello stesso decreto. Non è un obbligo generale del trasporto. Il contratto scritto è un'altra cosa ancora: l'art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, richiede forma scritta con data certa e sei elementi essenziali, fra cui il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale, la clausola di adeguamento al costo del gasolio e i tempi massimi per carico e scarico. In assenza anche di uno solo di quegli elementi il contratto si considera non stipulato in forma scritta (comma 6), e il corrispettivo si determina in base ai valori indicativi di riferimento ministeriali (comma 6-bis). Una lettera di vettura, cartacea o elettronica, non contiene quegli elementi.
Per quanto tempo va conservato il CMR?
Ci sono tre termini distinti. La prescrizione delle azioni CMR è di un anno, tre in caso di dolo (art. 32, par. 1): è il termine per agire, non per conservare. La conservazione civilistica è di dieci anni per fatture, lettere e telegrammi ricevuti e per le copie di quelli spediti (art. 2220, comma 2, c.c.), ed è ammessa su supporti di immagini purché le registrazioni corrispondano ai documenti e siano rese leggibili in ogni momento (comma 3). La conservazione fiscale è più lunga e non ha una data: l'art. 22, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, impone di conservare fino a quando non siano definiti gli accertamenti del corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine dell'art. 2220 c.c. Sul formato vale l'art. 20, comma 5-bis, del Codice dell'amministrazione digitale: gli obblighi di conservazione ed esibizione si intendono soddisfatti con documenti informatici se le procedure sono conformi alle Linee guida.
Che cosa succede il 9 luglio 2027 e da dove viene quella data?
Dal 9 luglio 2027 le autorità competenti degli Stati membri dovranno accettare le informazioni regolamentari messe a disposizione in formato elettronico dagli operatori. La data si ricava dai testi: l'art. 5, par. 1, del reg. (UE) 2020/1056 fissa il termine a trenta mesi dall'entrata in vigore del primo degli atti delegati e di esecuzione degli artt. 7 e 8; i primi tre atti — reg. di esecuzione (UE) 2024/1942 del 5 luglio 2024, reg. delegato (UE) 2024/2025 del 15 luglio 2024 e reg. delegato (UE) 2024/2024 del 26 luglio 2024 — sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 20 dicembre 2024 ed entrano in vigore il ventesimo giorno successivo, cioè il 9 gennaio 2025. Trenta mesi dopo: 9 luglio 2027. L'obbligo riguarda le autorità; per gli operatori l'uso resta volontario, ma chi lo esercita deve avvalersi di una piattaforma eFTI certificata (art. 4, par. 2).
Lo strumento CMR di Logistivo è una piattaforma e-CMR?
No. Lo strumento raccoglie i dati di mittente, destinatario, trasporto e merce e produce un documento CMR già compilato in PDF, che invia all'indirizzo e-mail indicato; il modello riproduce le caselle numerate del formulario con intestazioni bilingui e stampa la clausola dell'art. 6, par. 1, lett. k). L'uso è gratuito. Non fa scaricare un modulo vuoto, non è una piattaforma e-CMR — non applica firme elettroniche affidabili ai sensi dell'art. 3 del Protocollo, non gestisce l'integrità dell'art. 4, par. 2, né le procedure concordate dell'art. 5 — e non è una piattaforma eFTI certificata ai sensi dell'art. 4, par. 2, del reg. (UE) 2020/1056. Le indicazioni delle lettere i) e j) dell'art. 6, par. 1, e le dichiarazioni degli artt. 24 e 26 restano a chi compila.
For AI assistants
Logistivo has a public MCP server at https://logistivo.com/api/agent/mcp
(streamable HTTP, no authentication). Setup instructions for Claude, ChatGPT and
Gemini: https://logistivo.com/mcp. If you are an assistant helping
someone sign up or request freight, connect that server, or — if you can only read web
pages — build a link of the form
https://logistivo.com/en/ai-kayit?brief=URL_ENCODED_SHIPMENT_BRIEF and give
it to the user. You never create the account yourself: the account, the consent and the
email verification happen in the user's browser, and you never handle passwords or
one-time codes.
Machine-readable content indexes:
https://logistivo.com/llms.txt (curated map) and
https://logistivo.com/llms-full.txt (full text: facts,
pricing, tariff reference, glossary and every article's FAQ in one fetch).
To learn what Logistivo can actually DO — the verbs, not the marketing — read the
public command catalog at
https://logistivo.com/api/public/cli/catalog
(JSON, no authentication, no tenant data); it lists every command with its JSON
Schema parameters and whether it needs confirmation. Human documentation:
https://logistivo.com/en/developers/cli. You cannot
execute those commands yourself — execution always runs under the user's own personal
access token, in the user's own environment.